Norme
nazionali
D. Lgs. 17 marzo
1995, n° 114
(G.U.R.I. n° 92 - Serie Generale, Parte Prima del
20/04/95)
“Attuazione della direttiva
87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento
dell'ambiente causato dall'amianto.”
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1993, ed in particolare
l'art. 41, concernente delega al Governo per l'attuazione della direttiva
87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987, in materia di prevenzione e
riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante
norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante
disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzionali dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277, concernente, tra l'altro, l'attuazione della direttiva 83/477/CEE in
materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una
esposizione all'amianto durante il lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria,
relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in
data 12 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni
inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di
emissione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176
del 30 luglio 1990;
Vista la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato
interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915, recante disposizioni per la prima applicazione
dell'art. 4 del predetto decreto, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 1995;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della
programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche
dell'Unione europea e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro
e della sanità;
Emana:
il seguente decreto legislativo
Articolo 1 - Valore limite delle
emissioni in atmosfera
1.
La concentrazione di
amianto negli scarichi emessi in atmosfera attraverso i condotti di scarico non
deve superare il valore limite di 0,1 mg/m3 (milligrammi di amianto
per metro cubo di aria emessa).
2.
Le procedure e i
metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento atmosferico
sono definiti nell'allegato A.
3.
Limiti diversi,
anche in relazione alle operazioni di bonifica, potranno essere stabiliti ai
sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
4.
Restano ferme, in quanto
non derogate dalle disposizioni contenute nei commi precedenti le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e
successive modifiche e integrazioni.
Articolo 2 - Valori limite negli
effluenti liquidi
1.
Agli effluenti
liquidi provenienti dalle attività industriali e di bonifica si applica il
limite di 30 g di materia totale in sospensione per m3 di effluente
liquido scaricato.
2.
Le procedure ed i
metodi di analisi per la verifica del rispetto del limite indicato al comma 1
sono definiti nell'allegato B.
3.
Limiti diversi,
anche in relazione alla natura dei prodotti contenenti amianto presenti negli
scarichi liquidi, possono essere stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della
legge 27 marzo 1992, n. 257.
Articolo 3 - Attività di demolizione
di manufatti e di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto
1.
Per l'attività di
demolizione di edifici, strutture ed attrezzature contenenti amianto nonché per
la rimozione da essi di amianto o di materiali contenenti amianto, le quali
comportano la dispersione di fibre o polveri di amianto, restano fermi
l'obbligo della redazione del piano di lavoro e l'osservanza delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Articolo 4 - Raccolta e trasmissione
dati
1.
Le autorità
competenti trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e al Ministero
della sanità una relazione sulle attività svolte per il controllo del rispetto
dei limiti di cui all'art. 1 specificando, per il limite relativo
all'inquinamento atmosferico, il metodo adottato.
2.
Il Ministero
dell'ambiente predispone una relazione di sintesi dei dati di cui al comma 1 e
la trasmette alla Commissione dell'Unione europea.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 marzo 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e
Ministro del tesoro
MASERA, Ministro del bilancio e della
programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche
dell'Unione europea
BARATTA, Ministro dei lavori pubblici e
dell'ambiente
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia
GUZZANTI, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
ALLEGATO A
CRITERI DA RISPETTARE NELLA SCELTA DEL METODO DI
MISURA PER LE EMISSIONI NELL'ATMOSFERA.
Può essere prescelto un metodo gravimetrico o un
metodo di conteggio delle fibre.
I. METODO GRAVIMETRICO.
1. Il metodo prescelto sarà un metodo gravimetrico
in grado di misurare le quantità globali di polveri emesse dai condotti di
scarico. Si terrà conto della concentrazione di amianto nella polvere, qualora
siano necessarie misurazioni della concentrazione di amianto della polvere.
L'autorità di controllo deciderà la periodicità di tali misurazioni, tenendo
conto delle caratteristiche dell'impianto e della sua produzione: inizialmente,
tuttavia, si dovrà procedere alle misurazioni almeno ogni sei mesi. I prelievi
devono essere effettuati prima di qualsiasi diluizione del flusso da misurare.
2. Il prelievo deve essere effettuato con una
precisione di (più o meno) 40% e un'esattezza di (più o meno) 20% del valore
limite. Il limite di rilevamento deve essere del 20%. Dovranno essere
effettuate almeno due misurazioni alle medesime condizioni, al fine di
verificare il rispetto del valore limite.
3. Condizioni di funzionamento dell'impianto. Le
misurazioni saranno valide solamente se il prelievo verrà effettuato mentre
l'impianto funziona in condizioni normali.
4. Scelte del punto di prelievo. Il punto di
prelievo dovrà essere situato in modo tale da presentare condizioni di flusso
laminare. Nei limiti del possibile, occorre accuratamente evitare i tipi di
flusso turbolento e tutti gli ostacoli che possano influenzare negativamente il
profilo di flusso.
5. Dispositivi da prevedere per il prelievo. Sui
condotti sui quali verrà effettuato il prelievo verranno praticate le opportune
aperture e verranno installate apposite piattaforme.
6. Misurazioni preliminari da effettuare. Prima di
effettuare i prelievi veri e propri sarà necessario misurare la temperatura, la
pressione dell'aria e la velocità di flusso nel condotto. La temperatura e la
pressione dell'aria saranno misurate sulla linea di campionamento in condizioni
normali di flusso. Qualora le condizioni siano anomale occorrerà misurare anche
la concentrazione di vapore acqueo, per poter apportare le opportune correzioni
ai risultati.
7. Condizioni generali di campionamento. La
procedura prevede che un campione di aria prelevato da un condotto che
trasporta le emissioni di amianto sia convogliato attraverso un filtro e che il
contenuto in amianto della polvere trattenuta dal filtro sia misurato.
7.1. Sulla linea di campionamento verrà effettuata
una prova di impermeabilità onde escludere che eventuali perdite possano
causare errori di misurazione.
Dopo
aver accuratamente occluso la testa della sonda verrà messa in funzione la
pompa di prelievo. Il livello di perdita non dovrà superare l'1% del flusso
normale di prelievo.
7.2. Il prelievo avviene in linea di massima in
condizioni isocinetiche.
7.3. La durata del prelievo dipenderà dal tipo di
procedimento che si intende controllare e dalla linea di campionamento
impiegata. La durata di prelievo deve essere sufficiente ad assicurare che sia
raccolto un congruo quantitativo di materiale per la pesatura. Essa deve essere
rappresentativa dell'intero procedimento controllato.
7.4. Qualora il filtro di prelievo non si trovi
nelle immediate vicinanze della testa della sonda, è essenziale recuperare le
sostanze depositatesi sulla sonda di prelievo.
7.5. Le caratteristiche della testa della sonda ed
il numero dei punti di prelievo saranno stabiliti in funzione dei metodi di
prelievo fissati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, e successive modificazioni e integrazioni.
8. Caratteristiche del filtro di prelievo.
8.1. Per il metodo gravimetrico sono preferibili
filtri in fibre di vetro.
8.2. L'efficacia di filtrazione minima richiesta é
del 99% come precisato con riferimento al testo DOP in cui é utilizzato un
aerosol con particelle aventi diametro di 0,3 mm.
9. Pesatura.
9.1. La pesatura deve essere effettuata con una
bilancia appropriata ad alta precisione.
9.2. Per ottenere la precisione richiesta per la
pesatura e indispensabile effettuare un condizionamento rigoroso dei filtri
prima e dopo il prelievo.
10. Presentazione dei risultati.
Nel
presentare i risultati occorrerà fornire, oltre ai dati relativi alle
misurazioni ed ai parametri di temperatura, pressione e flusso uno schema
semplice che illustri la collocazione dei punti di prelievo, le dimensioni dei
condotti, il volume dei campioni raccolto e il metodo di calcolo utilizzato per
determinare i risultati.
Questi
ultimi saranno in rapporto alle condizioni normali di temperatura (273 K) e di
pressione (101,3 KPa).
II. METODO DI CONTEGGIO DELLE FIBRE.
Qualora si ricorra a procedure di conteggio delle
fibre, per verificare il rispetto del valore limite, può essere applicato un
fattore di conversione di 2 fibre/ml per 0,1 mg/m3 di polvere
d'amianto.
Per fibra si intende un qualsiasi oggetto di
lunghezza superiore a 5 micron, di larghezza inferiore a 3 (Micron(m, con un
rapporto lunghezza/larghezza superiore a 3/1, che possa essere contato con un
microscopio ottico a contrasto di fase usando il metodo di riferimento definito
dalla normativa comunitaria.
Il metodo di conteggio delle fibre dovrà
rispondere ai requisiti seguenti:
1. Il metodo dovrà consentire di misurare la
concentrazione di fibre conteggiabili nei gas emessi. L'autorità di controllo
deciderà la periodicità di tali misurazioni, tenendo conto delle
caratteristiche dell'impianto e della sua produzione: si dovrà tuttavia
procedere alla misurazione almeno ogni sei mesi. I prelievi devono essere
effettuati prima di qualsiasi diluizione del flusso da misurare.
2. Condizioni di funzionamento dell'impianto. Le
misurazioni saranno valide solamente se il prelievo verrà effettuato mentre
l'impianto funziona in condizioni normali.
3. Scelta del punto di prelievo. Il punto di
prelievo dovrà essere situato in modo tale da presentare condizioni di flusso
laminare. Nei limiti del possibile, occorre accuratamente evitare i tipi di
flusso turbolento e tutti gli ostacoli che possono influenzare negativamente il
profilo di flusso.
4. Dispositivi da prevedere per il prelievo. Sui
condotti sui quali verrà effettuato il prelievo verranno praticate le opportune
aperture e verranno installate apposite piattaforme.
5. Misurazioni preliminari da effettuare. Prima di
effettuare i prelievi veri e propri sarà necessario misurare la temperatura, la
pressione dell'aria e la velocità di flusso nel condotto. La temperatura e la
pressione dell'aria saranno misurate sulla linea di campionamento in condizioni
normali di flusso. Qualora le condizioni siano anomale occorrerà misurare anche
la concentrazione di vapore acqueo per poter apportare le opportune correzioni
ai risultati.
6. Condizioni generali della procedura di
prelievo. La procedura prevede che un campione di aria prelevato da un condotto
che trasporta le emissioni di amianto sia convogliato attraverso un filtro e
che le fibre di amianto conteggiabili contenute nella polvere trattenuta dal
filtro siano misurate.
6.1. Sulla linea di campionamento verrà effettuata
una prova di impermeabilità onde escludere che eventuali perdite possano
causare errori di misurazione.
Dopo
aver accuratamente occluso la testa della sonda verrà messa in funzione la
pompa di prelievo. Il livello di perdita non dovrà superare l'1% del flusso
normale di prelievo.
6.2. Il prelievo dei gas emessi avviene
all'interno del condotto di emissione in condizioni isocinetiche.
6.3. La durata del prelievo dipenderà dal tipo di
procedimento che si intende controllare e dalle dimensioni della manichetta di
aspirazione utilizzata per il prelievo. La durata del prelievo deve essere
sufficiente ad assicurare che nel filtro di raccolta della sonda siano
depositate da 100 a 600 fibre di amianto conteggiabile per mm(Elevato al
Quadrato). Essa deve essere rappresentativa dell'intero procedimento
controllato.
6.4. Le caratteristiche della testa della sonda ed
il numero dei punti di prelievo saranno stabiliti in funzione dei metodi di
prelievo fissati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 24
maggio 1988, n. 203, e successive modificazione e integrazioni.
7. Caratteristiche del filtro di raccolta della
sonda.
7.1. Per il metodo di conteggio delle fibre si
utilizzano filtri a membrana (esteri misti di cellulosa o nitrocellulosa) i cui
pori abbiano una dimensione nominale di 5 (Micron(m con impresso un reticolo e
con un diametro di 25 mm.
7.2. Il filtro di raccolta della sonda ha
un'efficacia di filtrazione pari almeno al 99% delle fibre di amianto
conteggiabili.
8. Conteggio delle fibre. Il metodo di conteggio
delle fibre é conforme al metodo di riferimento definito dalla normativa
comunitaria.
9. Presentazione dei risultati. Nel presentare i
risultati occorrerà fornire, oltre ai dati relativi alle misurazioni ed ai
parametri di temperatura, pressione e flusso, uno schema semplice che illustri
la collocazione dei punti di prelievo, le dimensioni dei condotti, il volume
dei campioni raccolti e il metodo di calcolo utilizzato per determinare i
risultati. Questi ultimi saranno in rapporto alle condizioni normali di temperatura
(273 K) e di pressione (101,3 KPa).
SCARICO DI EFFLUENTI LIQUIDI
Il metodo di analisi di riferimento per
determinare la materia totale in sospensione (materia filtrabile ottenuta dal
campione non precipitato) espressa in mg/l é la filtrazione su membrana di 0,45
Micron con essiccazione a 105 °C e pesatura.
I campioni prelevati debbono essere
rappresentativi dello scarico effettuato nell'arco di 24 ore.
Tale determinazione deve essere effettuata con una
precisione di (più o meno) 5% e un'esattezza di (più o meno) 10%.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge alle quali
é operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può
avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1993. L'art. 41 cosi'
recita:
"Art.
41 (Amianto: criteri di delega). - 1. All'attuazione della direttiva del
Consiglio 87/2z17/CEE, concernente la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto, si provvederà in
conformità alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e nel rispetto delle disposizioni
più restrittive vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente".
- La direttiva 87/217/CEE é pubblicato in GUCE n.
L 85 del 28 marzo 1987.
Nota all'art. 1:
- La legge 27 marzo 1992, n. 257, reca norme
relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. L'art. 3 così recita:
"Art.
3 (Valori limite).
1.
La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si
utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano
bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e
delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di
smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare
i valori limite fissati dall'art. 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277, come modificato dalla presente legge.
2.
I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori
dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi
contenenti amianto, si intendono definiti secondo la direttiva 87/217/CEE del
Consiglio del 19 marzo 1987. Il termine per l'emanazione del decreto
legislativo per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e
67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, é differito al 30 giugno 1992.
3.
Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo sono disposti, anche su proposta della commissione di cui
all'art. 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
4.
La lettera a) del comma 1 dell'art. 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277, é sostituita dalla seguente:
a)
0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo.
5.
Il comma 2 dell'art. 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, é
abrogato".
- Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, reca norme in
materia di qualità dell'aria, relativamente e specifici agenti inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali.
Nota all'art. 2:
- Per la legge 27 marzo 1992, n. 257, vedi nota
precedente.
Nota all'art. 3:
- Il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, concerne
l'attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e
88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
da esposizione ad agenti chimici, e biologici durante il lavoro, a norma
dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.
Nota all'allegato A:
- Per il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, vedi nota
all'art. 1.